Modificata la disciplina dell`Iva "per cassa", ossia dei casi in cui l`Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di
servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all`erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell`operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d`affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresi` che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell`operazione, anche se il corrispettivo non e` stato ancora pagato.
servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all`erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell`operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d`affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresi` che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell`operazione, anche se il corrispettivo non e` stato ancora pagato.
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