Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno individua le cause di disapplicazione della disciplina sulla società in perdita sistemica senza ricorrere all’interpello. In sintesi si possono riassumere in: sospensione degli adempimenti per stato d’emergenza, margine operativo lordo positivo, congruità e coerenza agli studi di settore. Più dettagliatamente le situazioni oggettive individuate dal provvedimento riguardano le società che in almeno uno dei tre periodi precedenti: sono in liquidazione e richiedono, con impegno assunto nella dichiarazione dei redditi, la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione del successivo Unico; sono assoggettate a procedure concorsuali o a liquidazione giudiziaria; sono sottoposte a sequestro penale o a confisca per violazioni della normativa antimafia, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario; non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società: 1) considerate non in perdita sistematica 2) escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione 3) a cui si applica la normative sulle collegate estere; hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione per un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, e non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi; hanno un margine operativo lordo positivo del conto economico, esclusi ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti; registrano una somma algebrica, fra perdita fiscale di periodo e importi che non concorrono a formare il reddito imponibile, positiva; risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione; si trovano nel primo periodo d’imposta; esercitano esclusivamente attività agricola e rispettano le condizioni previste per le società agricole dall’articolo 2 del Dlgs 99/2004; hanno ottenuto la sospensione o il differimento di adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza.
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