Antiriciclaggio: Ispezione e controllo
Proseguendo il tema “caldissimo” in materia di antiriciclaggio, vorrei soffermarmi sull’ispezione e sulcontrollo, così come meglio definito dal Volume I della GDF (rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta), vale a dire sull’attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie “ordinata” di riscontri, con l’obiettivo di:
– accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, delle violazioni amministrative e/o penali configurabili;
– contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo, evitando l’utilizzo per finalità illecite del sistema economico e finanziario, in particolare per la commissione dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nonché per la perpetrazione di eventuali reati di terrorismo ex art. 270 bis-270 quinquies c.p.;
– prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.
Nello specifico, in base all’attività da svolgere, sono previstedue tipologie di moduli ispettivi, ossia l’ispezione antiriciclaggio” ed il “controllo antiriciclaggio” che “colpisce” più di frequente gli studi professionali.
(1) Ispezione antiriciclaggio
L’ispezione si sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.
(2) Controllo antiriciclaggio
Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.
In concreto, potrà essere utilizzato per:
– procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative previste dagli artt. 57 e 58 del decreto 231/2007, sulla base di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo;
– eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un “attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A) presso il Ministero dell’interno nei confronti degli operatori di money transfer;
– verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all’osservanza di presidi antiriciclaggio; ad esempio, la verifica della mera istituzione dell’archivio unico informatico/registro della clientela/altro archivio informatizzato, ovvero l’accertamento sulle modalità di tenuta del registro della clientela ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007; o ancora sulle modalità di tenuta dell’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37, comma 2, dello stesso decreto legislativo antiriciclaggio;
– approfondire un numero molto limitato e mirato di transazioni/operazioni finanziarie, ovvero rapporti continuativi/prestazioni professionali instaurati dal soggetto destinatario con la clientela, con riferimento alla loro registrazione, oppure al rispetto dell’adeguata verifica, all’eventuale obbligo di segnalazioni sospette, e così via.
Queste attività sono interventi di natura amministrativaavviati d’iniziativa dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dai Reparti del Corpo sub delegati.
Infatti, a differenza di quanto avviene in ambito fiscalenon esistono nella disciplina antiriciclaggio disposizioni che impongono, a livello centrale o periferico, alla Guardia di Finanza di procedere ad un intervento “a richiesta” da parte di un Ente esterno.
L’attività d’iniziativa può scaturire da diverse fonti di attivazione che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui:
– gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;
– le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale;
– gli input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore, anche per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, in particolare da Banca d’Italia relativamente ai soggetti da loro vigilati (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento), dal Ministero dello Sviluppo Economico (per le società fiduciarie “statiche” ex legge n. 1966/1999), dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), ovvero, allorquando saranno costituiti in base al dettato del decreto legislativo n. 141/2010 dagli Organismi di autoregolamentazione (per operatori del micro-credito, confidi, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).
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