Nuovi adempimenti per agenti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi e spedizionieri

A decorrere dal 12 maggio 2012, sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 che prevedono nuove modalita` d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonche` la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi, sostituiti ora dal Registro Imprese.
Queste le principali novita`:
  1. I soggetti che intendono iniziare una delle attivita` sopra indicate devono
    presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA”, una segnalazione certificata di inizio attivita` (SCIA), utilizzando l’apposito modello ministeriale, sottoscritto con firma digitale.
  2. Rimangono invariati i requisiti professionali e le incompatibilita` previsti dalla precedente normativa.
  3. Per ogni luogo dove l’impresa esercita l’attivita` dovra` essere allegata, alla denuncia di inizio di attivita` al REA, una SCIA con la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti richiesti che, a qualsiasi titolo, esercita l’attivita`.
  4. Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attivita` citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed alle eventuali unita` locali, nonche` ai soggetti abilitati che svolgono tali attivita` per conto dell’impresa.
  5. Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono piu` alcuna attivita` possono presentare una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013. Dopo tale data non sara` piu` possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA. Tuttavia, l`iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all`entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 - 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l`avvio dell`attivita`, secondo le modalita` previste dal decreto. 

                Fonte:
www.tuttocamere.it               

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