Le pesanti sanzioni per l’Antiriciclaggio



Le pesanti sanzioni per l’Antiriciclaggio

Liberi professionisti: novità su tariffe e assicurazioni
Durante la precedente discussione, (l’Antiriciclaggio degli studi professionali)  abbiamo parlato di quanto sia delicato l’argomento. Abbiamo accennato alle diverse sanzioni a cui si incorre in caso di mancata osservazione delle norme specifiche antiriciclaggio.
Il presente intervento vuole richiamare nello specifico le norme sanzionatorie per ricordare che le sanzioni sono pesantissime e, forse anche eccessive per gli intermediari che si trovano nel “mezzo” fra fisco e contribuente.
Il sistema sanzionatorio per l’antiriciclaccio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi, rivolte:
-      ai privati, che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, ai sensi degli artt. 49 e 50, oppure che violino i precetti specificatamente previsti ai fini degli obblighi di collaborazione di cui al decreto 231/2007;
-      ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non adempiono correttamente agli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti.

a. Le fattispecie penali
L’inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni penali:
–   la multa da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di violazione degli obblighi d’identificazione;
–   la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 500 ad euro 5.000, qualora l’esecutore dell’operazione ometta d’indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione ovvero le indica false;
–   l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, nel caso in cui l’esecutore dell’operazione non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero le fornisca false;
–   la multa da 2.600 euro ad euro 13.000, in caso di omessa effettuazione delle registrazioni di cui all’art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo tardivo o incompleto;
–   la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 100 a euro 1000, per le omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell’organismo di vigilanza;
–   l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette, fuori dai casi previsti dagli artt. 46, comma 1, e 48, comma 4, del decreto 231/2007.
Infine, l’art. 55, comma 9, riproduce il contenuto dell’art. 12 della legge n. 197/1991 in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo delle carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo del denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando in caso di violazione la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 310 ad euro 1.550,61.

b. Le fattispecie amministrative: per le quali occorre suddistinguere due fattispecie:
1 – le Violazioni agli obblighi antiriciclaggio
Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari l’articolo 57 del medesimo decreto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:
–   da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta;
–   da euro 10.000 a 200.000 euro, per le violazioni riscontrate in capo agli intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo;
–   fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi black list. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro;
–   da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo d’istituire l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007;
-      da euro 5.000 a euro 50.000, per l’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 del decreto 231/2007;
-      dall‟1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41;
-      da 5.000 a 50.000, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell‟UIF.

2- le Violazioni alle limitazioni del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento
Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l’art. 58 del decreto 231/2007 stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:
-      dall‟1% al 40% dell’importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante;
-      dal 20% al 40% del saldo, in caso di violazione dell’obbligo di mantenere i libretti di deposito bancari o postali con un importo pari o inferiore a 1.000 euro;
-      dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore:
  • in caso di mancata estinzione dei libretti di deposito bancari o postali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero di riduzione ad una somma non eccedente la soglia di 1.000 euro;
  • in assenza della comunicazione da parte del cedente, entro trenta giorni, alla banca o a Poste italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario nonché della data del trasferimento di libretti di deposito bancari o al portatore;
-      dal 20% al 40% dell’importo trasferito, in caso di violazioni, da parte degli operatori di money transferconcernenti il trasferimento di denaro contante per importi superiore ai 2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro;
-      dal 20% al 40% dell’importo trasferito, in caso di violazione del divieto di aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, ai sensi dell’art. 50, comma 1. In presenza, invece, dell’utilizzazione dei predetti conti o libretti di risparmio, la sanzione applicabile varia tra il 10% ed il 40% del saldo;
-      dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui all’art. 49, rilevate nell’esercizio dei compiti di servizio ai sensi dell’art. 51, comma 1.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate dall’art. 20 del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) che ha introdotto l’art. 58, comma 7 bis, nel decreto 231/2007, fissando a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione riferita ad alcune violazioni.

Più in dettaglio, sul punto, sono stati forniti chiarimenti dalMinistero dell’economia e delle Finanze con circolari n. 281178 e n. 2 rispettivamente in data 5 agosto 2010 e 16 gennaio 2012, precisando che:
  • questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010;
  • per tutti i trasferimenti di importo compreso tra la soglia di legge (ora 1.000 euro) e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, e 7 dell’art. 49, in tema di trasferimenti di denaro contante ed assegni, si applica una sanzione compresa tra l‟1% e il 40% dell’importo trasferito. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore a 3.000 euro;
  • per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell‟1%) e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando che anche in tal caso l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro;
  • resta in vigore la possibilità per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell’art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell’importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell’art. 60 del decreto 231/2007;
  • per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell’art. 49, la sanzione relativa va sempre applicata, anche per importi inferiori a 1.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare in nessun caso). Per questa violazione non è prevista nemmeno la possibilità di oblare;
  • per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell’art. 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Inoltre, per le violazioni dei commi 13 e 14 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Nel 2011 la GDF ha effettuato 89 controlli in studi professionali da cui è emersa l’erogazione di sanzioni che vanno da qualche decine di migliaia di euro ad oltre il milione di euro. Da un’indagine realizzata da Italia Oggi7 su un campione di 560 studi professionali risulta che nel 90% dei casi non si è fatta la valutazione del rischio. Come accennato con le linee guida emanate dalla GDF i controlli sono destinati ad incrementarsi. Come si è avuto modo di sottolineare tuttavia il sistema fa fatica a girare perché scarica sulle spalle degli studi incombenze gravose, gratis e che non garantiscono neppure anonimato

Commenti