Interpello “disapplicativo” per le società non operative? Un esempio valido per le Società immobiliari


Interpello “disapplicativo” per le società non operative? Un esempio valido per le Società immobiliari

Abbiamo già affrontato in questo blog le problematiche connesse alle società di comodo e al penalizzante regime fiscale ad esse connesso, tendente a disincentivare, secondo la volontà del legislatore fiscale, il ricorso allo schermo societario per detenere i beni dei soci, generalmente persone fisiche. Volendo evitare il penalizzante regime fiscale concepito per le società di comodo bisogna presentare l’interpello “disapplicativo” alla Direzione Regionale delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si tratta in sostanza di dimostrare che nel caso rappresentato non si è in presenza di una situazione “elusiva” che il legislatore stigmatizza; ciò in quanto l’uso improprio dello schermo societario è finalizzato a beneficiare, almeno nelle intenzioni dei soci, del più mite regime fiscale connesso al reddito d’impresa, rispetto a quello delle persone fisiche.
Cosa scrivere nell’interpello?
Prendiamo ad esempio, il caso, delle SOCIETA’ IMMOBILIARIche concedono gli immobili in locazione qualora quest’ultime, come spesso accade, non raggiungano i ricavi minimi derivanti dall’applicazione dei coefficienti percentuali ai valori dei beni immobili, c.d. test di operatività:
  • dimostrazione delle “oggettive situazioni” che hanno impedito di conseguire i canoni di
locazione utili a superare il test di operatività;
  • nell’ipotesi in cui la società non sia riuscita a locare l’immobile devono essere provati i tentativi esperiti per renderlo produttivo (es. incarichi conferiti ad agenzie; contatti avvenuti con potenziali locatari); nel caso in cui l’immobile risulti temporaneamente inagibile deve essere provata l’indisponibilità del cespite;
  • se l’immobile è stato locato, va provata la congruità del canone ritratto anche sulla base dei valori indicati dall’Osservatorio Immobiliare Italiano.

Nell’ambito della mia attività professionale ho utilizzato l’istituto dell’interpello, laddove ne sussistano i relativi presupposticome uno strumento per ottenere la disapplicazione delle norme anti-elusive, create ad hoc per colpire tali società “senza impresa”, in presenza di situazioni particolari, quali quelle rappresentate dalle società non operative.
Molto spesso, accade che la risposta all’interpello disapplicativo sia negativa, per cui in tale caso si pone il problema di cosa fare alla luce delle tendenze assunte dalla giurisprudenza di legittimità che ammettono l’impugnazione del diniego avanti la Commissione tributaria provinciale poiché in caso contrario, decorsi i 60 giorni dalla notificazione del diniego la pretesa tributaria si consolida e, dunque, non è possibile impugnare l’eventuale avviso di accertamento successivamente emesso dall’Ufficio fiscale.
Alle luce di tali considerazioni penso sia necessario alla luce di un prudente apprezzamento inoltrare il ricorso.

Commenti