Gli studi di settore quale metodologia accertativa extra-contabile “potenziata”. Cosa fare e a quali strategie difensive ricorrere?
Il ricorso agli studi di settore, come metodologia accertativa capace di combattere l’evasione fiscale, appare sempre più radicato in base alla recente evoluzione normativa, cui han fatto seguito una serie di circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate che chiariscono in modo inequivocabile caratteristiche e indirizzi che assumeranno i futuri controlli fiscali.
Il raggiungimento del livello di congruità e coerenza dei ricavi o dei compensi con i risultati elaborati tramite il softwareGE.RI.CO. (GEstione RIcavi e COmpensi) costituirà un aspetto fondamentale per accedere ad alcuni importanti aspetti premiali, in particolare: preclusione dagli accertamenti analitico-induttivi, maggiore franchigia per gli accertamenti sintetici, riduzione di un anno per i termini dei controlli. Dunque un minor profilo di rischio fiscale per chi si rivela in linea con il software di Gerico, tenuto conto che nei confronti dei contribuenti non congrui potranno scattare accertamenti particolarmente invasivi quali ad esempio le indagini finanziarie. Inoltre per chi non assolve correttamente agli obblighi dichiarativi connessi agli SDS, non presentando il modello oppure presentandolo con dati artatamente fasulli o tendenti a far apparire una situazione difforme dal reale, può scattare l’accertamento induttivo e cioè una forma di ricostruzione del reddito che prescinde dalle risultanze contabili ed è fondata su presunzioni semplici (art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973).
Dunque attenzione massima nel redigere il modello dichiarativo relativo agli Studi si Settore.
Sotto il profilo difensivo e in un’ottica garantista non dimentichiamo che le note Sentenze della Cassazione del 2009, pronunciate a Sezioni Unite, hanno affermato che l’Amministrazione finanziaria deve supportare la non congruità derivante dall’applicazione degli studi di settore con ulteriori prove riferite specificamente all’attività monitorata, non essendo sufficienti, allo scopo, elementi solo genericamente riferibili al contribuente, pena, in caso contrario, la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. Inoltre le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarano che gli studi di settore hanno natura di mere presunzioni semplici e che, anche nella fase procedimentale, è necessario il contraddittorio con il contribuente.
In tale fase istruttoria di pre-contenzioso diviene pertanto cruciale il ruolo del professionista che vi supporta e assiste che dovrà esplicitare eventuali strategie difensive, qualora ne sussistano i relativi presupposti, senza attendere l’emissione del titolo impositivo.
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